Convenzione
Art. XII
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XII
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, nonché le annualità sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiano è residente.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "annualità" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xii