Convenzione

Art. XII

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XII 1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, nonché le annualità sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiano è residente. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "annualità" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xii

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Art. XII Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione "mortis causa", concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970. — Testo vigente | Portale Normativo