Convenzione
Art. XIII
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XIII
Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xiii