Convenzione

Art. XI

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XI La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti relativi saranno scambiati a Gerusalemme appena possibile. La presente Convenzione avrà effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicata alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente, ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purchè sia denunciata almeno sei mesi prima. In tale caso la Convenzione cesserà di avere efficacia il primo di gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi. FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, aventi i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana G. V. SORO Per il Governo dello Stato di Israele Ehud AVRIBL
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