Convenzione
Art. XV
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XV
Un residente di uno degli Stati Contraenti che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato Contraente esclusivamente
a) in qualità di studente presso università, scuole superiori o scuole riconosciute in detto altro Stato,
b) in qualità di apprendista o al fine di acquisire cognizioni in campo tecnico, professionale o commerciale, oppure
c) in qualità di beneficiano di borse di studio, sussidi o premi concessi al prevalente fine di studio o di ricerche da parte di enti religiosi, di assistenza, scientifici o di istituti di educazione riconosciuti, non è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le somme che riceva dall'estero ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xv