Convenzione

Art. X

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo X Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare le norme della presente Convenzione e corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-x

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