Convenzione
Art. V
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo V
I debiti che gravano i beni di cui all'articolo III della presente Convenzione o che sono garantiti sui beni della stessa natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte.
Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma dei beni sui quali tale Stato ha il diritto di imporre, la differenza non coperta è imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-v