Convenzione

Art. IX

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo IX Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in ciascuno degli Stati contraenti. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente. Convenzione le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere la questione di mutuo accordo.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-ix

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