Convenzione

Art. IV

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo IV Ai fini della presente Convenzione, per domicilio si intende il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi. In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui il defunto poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le autorità competenti dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici più stretti. Se il de cuius non aveva il suo domicilio in nessuno dei due Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione, relativa alla determinazione del suo domicilio, sarà decisa mediante un accordo particolare tra le autorità competenti dei due Stati.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-iv

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