Convenzione
Art. II
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo II
Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine "Italia" significa la Repubblica italiana;
b) il termine "Israele" significa lo Stato di Israele;
c) il termine "imposta", significa l'imposta sull'asse ereditario globale netto e quella sulle successioni applicate dall'Italia, ovvero l'imposta sulle successioni applicata da Israele, come il contesto richiede;
d) il termine "autorità competente" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e, nel caso d'Israele, il Ministro per le finanze o un suo rappresentante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-ii