Convenzione
Art. VI
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo VI
Nessuna imposta sarà applicata sui beni trasmessi per testamento dal de cuius, il quale al tempo della morte era domiciliato in uno degli Stati contraenti, a favore degli enti seguenti:
1) l'altro Stato contraente;
2) una autorità locale dello stesso per fini religiosi, educativi, culturali, benefici, assistenziali;
3) istituti, fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto secondo Stato contraente e da questo riconosciuti come tali.
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