Convenzione
Art. I
In vigore dal 1 giu 1973
Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione "mortis causa".
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Le imposte a cui si riferisce la presente Convenzione sono:
a) per quanto riguarda l'Italia:
1) l'imposta sulle successioni;
2) l'imposta sull'asse ereditario globale netto;
b) per quanto riguarda Israele:
l'imposta sulle successioni.
Questa Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.
Le competenti autorità degli Stati contraenti informeranno l'un l'altra al termine di ogni anno su ogni sostanziale modificazione nella loro legislazione fiscale in materia di imposte sull'asse ereditario e sulle successioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-i