Convenzione

Art. III

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo III 1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era domiciliata in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato, è, ai fini dell'applicazione dell'imposta, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole: a) i beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano; b) i beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita) e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo del decesso o, se in transito, nel luogo di destinazione. c) i crediti (ivi comprese le obbligazioni, i pagherò cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore è domiciliato o, se il debitore è una società, nello Stato in cui la stessa è costituita o operante; d) le azioni e le partecipazioni in società sono considerate esistenti nello Stato in cui la società è costituita o operante; e) le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo della loro immatricolazione; f) i beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione libera e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti, così come lo avviamento ad essi relativo, sono soggetti all'imposta in tale Stato. Il termine "stabile organizzazione" indica un'installazione permanente di affari dove l'impresa esercita tutta o parte della propria attività. Costituisce "stabile organizzazione": i) una sede di direzione; ii) una succursale; iii) un ufficio; iv) un'officina; v) un laboratorio; vi) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di ricchezze naturali; vii) un cantiere di costruzione o di montaggio del quale la durata superi i 12 mesi; g) le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati; h) i diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti e le licenze per l'uso di qualsiasi opera, lavoro artistico o scientifico coperti da diritti d'autore, brevetti, marchi di fabbrica disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano sono esercitati; i) tutti i beni diversi da quelli sopra menzionati sono considerati esistenti nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo della morte.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-iii

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Art. III Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione "mortis causa", concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970. — Testo vigente | Portale Normativo