Convenzione

Art. XIX

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XIX 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) il Governo italiano nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio; tuttavia il Governo italiano deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta israeliana sul reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Israele in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente: (i) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Israele deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Israele su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (ii) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Israele eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (iii) per quanto concerne le imposte sul patrimonio, il Governo italiano deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Israele sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Israele nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. b) in Israele: (i) l'imposta italiana pagabile, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonti situate in Italia è ammessa in deduzione da ogni imposta israeliana pagabile sul reddito stesso. Tuttavia l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile a detto reddito nella proporzione in cui il reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. Qualora detto reddito sia costituito da dividendi ordinari pagati da una società residente in Italia, nella deduzione si terrà conto (in aggiunta ad ogni imposta italiana specifica sui dividendi) dell'imposta italiana pagabile dalla società sui propri utili, e, ove si tratti di dividendi relativi ad azioni con godimento preferenziale aventi la caratteristica di azioni con diritto sia ad una quota fissa di dividendo, sia ad una quota supplementare di partecipazione agli utili, l'imposta italiana così pagabile dalla società è del pari presa in considerazione nella misura in cui il dividendo ecceda detta quota fissa. (ii) l'imposta sul patrimonio pagata nella Repubblica italiana è ammessa in deduzione dall'imposta israeliana sul patrimonio applicata sullo stesso elemento di patrimonio. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Italia nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. 2. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti, le imposte alle quali si applica, la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo delle deduzioni d'imposta da operare a norma dei paragrafi 1 a) e 1 b).
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-xix

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