Art. XIII
Convenzione

Art. XIII

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In vigore dal 1 giu 1973
Articolo XIII Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte.
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