Art. 34

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Oblazione) Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente , è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dello articolo precedente.
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