Art. 27

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Destinazione degli utili e bilancio tecnico) Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza. Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12 (Art. 27 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo