Art. 26

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Minimi di pensione) L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all', è fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilità all'anno. Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in proporzione al grado di invalidità.
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