Art. 31
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Riliquidazioni delle pensioni in atto)
Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.
Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli della presente legge.
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