Art. 33
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Sanzioni)
Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.
Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.
Il preponente che effettua, sulle somme dovute allo agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
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