Art. 39

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970) Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui allo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.
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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12 (Art. 39 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo