Art. 5
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Obbligo di iscrizione)
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza, dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di proponenti italiani o di proponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di proponenti italiani.
È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.
L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia.
L'ENASARCO accenderà un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
Storico versioni
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