Art. 1
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Natura giuridica e ordinamento)
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell', punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.
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