Art. 1

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Natura giuridica e ordinamento) L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell', punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12 (Art. 1 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo