Art. 6

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 24 giu 1983
(Misura dei contributi) Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all', fissato nella misura del 3 per cento a carico del proponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso. In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più. Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO. Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.
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