Art. 11

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Revisione delle pensioni liquidate) In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.
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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12 (Art. 11 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo