Art. 15

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Revisione della pensione di invalidita) Qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidità. Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorchè il grado di invalidità si riduce al di sotto del 65 per cento.
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