Art. 19

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Pensione di reversibilità ai superstiti) Ai superstiti, indicati nell', dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio. Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'. La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non può essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell', o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'. È applicabile per la pensione di reversibilità ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell' della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
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