Art. 17

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia) All'atto del raggiungimento del 60°, anno di età se uomini e del 55° anno di età se donne, e semprechè sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianità contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione più elevata tra quella di invalidità già in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell' con riferimento all'intero periodo di iscrizione.
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