Art. 16
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Accertamento dello stato di invalidita)
L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.
La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove lo iscritto ha la sua residenza.
L'accertamento del collegio medico è definitivo.
Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del richiedente.
L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
Storico versioni
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