Art. 13

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Pensione di invalidità permanente totale) Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi. Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidità è pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidità. È applicabile per le pensioni di invalidità permanente totale quanto previsto dal terzo comma dell' della presente legge per le pensioni di vecchiaia. Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'.
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