Art. 14
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Pensione di invalidità permanente parziale)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacità di guadagno in qualità di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.
Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.
Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'.
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