Art. 18
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Pensione indiretta ai superstiti)
In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell' una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate" determinate ai sensi dell', primo comma, o, in mancanza, della media di cui all', secondo comma, per quanti sono gli anni di
contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'.
È applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto
previsto dal terzo comma dell' della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non può essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all', primo comma o, in mancanza, della media di cui all', secondo comma; è salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'.
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