Art. 20

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 17 giu 1993
(Superstiti) Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli : a) il coniuge superstite purchè non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro; (3) b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge; c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato; d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, semprechè gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo. Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'. Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento: 1) il coniuge che passi a nuove nozze; 2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità; 3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio; 4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età. (2) (4)
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