Art. 21

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti) La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli è determinata in base alle seguenti aliquote: a) per il coniuge e i figli superstiti: 60 per cento per i superstite; 75 per cento per 2 superstiti; 90 per cento per 3 superstiti; 100 per cento per 4 o più superstiti. b) per i genitori: 30 per cento per ciascuno di essi; c) per i fratelli e le sorelle: 30 per cento per un fratello o una sorella; 60 per cento per due o più fratelli e sorelle. Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell' e dal terzo comma dell'; è comunque dovuto il minimo di cui all'. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono. Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
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