Art. 21
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti)
La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli è determinata in base alle seguenti aliquote:
a) per il coniuge e i figli superstiti:
60 per cento per i superstite;
75 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o più superstiti.
b) per i genitori:
30 per cento per ciascuno di essi;
c) per i fratelli e le sorelle:
30 per cento per un fratello o una sorella;
60 per cento per due o più fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell' e dal terzo comma dell'; è comunque dovuto il minimo di cui all'.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
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