Art. 24

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita) Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, semprechè tale aumento raggiunga la misura del 12%. Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1 gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui si è raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data. Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12%, è applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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