Art. 28
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 2 lug 2009
(Disponibilità dei crediti degli iscritti)
I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.
L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere lo ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non può essere superiore al quinto.
Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all' lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, è estinto.
Storico versioni
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