Art. 29
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Addebiti e prestiti)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.
Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non è portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita è trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.
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