Art. 37
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 2 dic 1999
(Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto)
I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.
Gli importi, derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalla ditta.
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