Art. 40
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Regolamento di esecuzione)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.
In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con la presente legge.
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