Art. 38
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Ricostruzione della posizione previdenziale)
L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.
I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione della anzianità contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi è pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, se successivi al giugno 1950.
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