Art. 7

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Modalità di pagamento) Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi. Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora pagate. Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di esecuzione. I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.
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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12 (Art. 7 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo