Art. 4
LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12
In vigore dal 1 gen 1973
(Modi di investimento)
I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell', o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
f) beni immobili liberamente disponibili;
g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.
Storico versioni
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