Art. 3

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Finanziamento) L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate: a) contributi dovuti dai proponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui singoli conti personali; b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali; c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità; d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.
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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12 (Art. 3 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo