Art. 2

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12

In vigore dal 1 gen 1973
(Compiti) L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613. L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonchè di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo