ConvenzioneTitolo VII

Art. 59

In vigore dal 23 ott 1971
La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall', la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all', secondo comma.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-59

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Art. 59 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo