Convenzione›Titolo VI
Art. 54
In vigore dal 23 ott 1971
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente. Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-54