Convenzione›Titolo VII
Art. 57
In vigore dal 23 ott 1971
La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-57