ConvenzioneTitolo V

Art. 53

In vigore dal 23 ott 1971
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della società e delle persone giuridiche e assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.
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Art. 53 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo