Convenzione›Titolo IV
Art. 51
In vigore dal 23 ott 1971
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-51