ConvenzioneSez. 3

Art. 47

In vigore dal 23 ott 1971
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre: 1° - qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata; 2° - eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo