ConvenzioneSez. 2

Art. 42

In vigore dal 23 ott 1971
Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi. L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-42

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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo